20070502

La legge regionale n° 40 del 1999: Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio.
















Aree integrate costituitesi in rapporto alla LR 40-99

L.R. 22 Dicembre 1999, n. 40
Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio.(1)

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Lazio riconosce come obiettivo prioritario la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio, nel rispetto delle esigenze di tutela, per concorrere allo sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale della comunità regionale.

2. Ai fini della programmazione e del razionale e coordinato utilizzo delle risorse finanziarie locali, regionali, nazionali e comunitarie all'interno di ambiti territoriali sovracomunali, la Regione promuove e favorisce la redazione e l'attuazione della programmazione integrata secondo gli obiettivi e l'articolazione per azioni definiti nella deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 357.

Art. 2
(Aree di programmazione integrata)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno possono proporre la propria candidatura quali aree di programmazione integrata, di seguito denominate "aree", quelle che presentino una sufficiente omogeneità sotto il profilo culturale, sulla base dei dati dell'evoluzione storica, e sotto il profilo ambientale, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio. La candidatura deve essere accompagnata dalle deliberazioni degli enti locali interessati, in cui sia anche individuata la forma associativa che si intende assumere sotto il profilo istituzionale, e da una dettagliata relazione tecnica che illustri i valori e la situazione dell'area, con riferimento agli aspetti culturali, ambientali e turistici, evidenziandone il carattere di omogeneità territoriale.(2)

2. Al fine della scelta tra le aree in possesso del requisito di omogeneità di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) consistenza e qualità del patrimonio e dei servizi culturali esistenti;
b) ampiezza e valore dei contesti di interesse naturalistico ed ambientale;
c) condizioni della ricettività turistica alberghiera e non;
d) precedenti esperienze di cooperazione territoriale, anche in settori diversi da quelli considerati dalla presente legge.

Art. 3
(Procedure)

1. Sulla base delle candidature pervenute una commissione regionale, composta dal direttore del dipartimento "Economia e finanza", del dipartimento "Ambiente e protezione civile" e del dipartimento "Promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport", sentite le competenti province per una verifica del requisito di cui all'articolo 2, comma 1 e per la formulazione di eventuali proposte di diverso dimensionamento delle aree candidatesi, presenta entro il 31 ottobre una motivata relazione alla Giunta regionale in cui sia individuata una graduatoria delle proposte pervenute, redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La Giunta regionale provvede, entro il 31 dicembre e tenuto conto della relazione formulata dalla commissione di cui al comma 1, ad individuare le nuove aree di sperimentazione che, in ogni caso, non possono superare il numero di quattro per ciascun anno. Con lo stesso atto la Giunta regionale, sentite le competenti province, sottopone al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle procedure di programmazione integrata già avviate e può decidere la sospensione o la cessazione di quelle esperienze che mostrino eccessive difficoltà sotto il profilo della concreta volontà o possibilità di cooperazione.(3)

Art. 4
(Interventi collaterali di sostegno)

1. Al fine di consentire la migliore realizzazione della programmazione integrata di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle aree individuate ai sensi della presente legge la Regione promuove, con il concorso degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità all'interno delle aree stesse.

2. Qualora gli interventi riguardanti le strutture ricettive ricadenti nell'area di programmazione integrata comportino variante al vigente strumento urbanistico, alla delibera comunale di adozione della variante si applicano i termini di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. La variante è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia urbanistica, acquisito il parere del settore tecnico dell'assessorato stesso. Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.


Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla partecipazione regionale alle attività di ricerca, programmazione, progettazione e supporto tecnico delle fasi di redazione della programmazione integrata di cui all'articolo 1, comma 2, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel capitolo 11246 "Spesa per la formazione dei piani regionali di sviluppo e degli altri strumenti programmatori della Regione, ivi compresi i patti territoriali".

2. All'attuazione della programmazione integrata, per la parte di competenza regionale ai sensi della normativa vigente e dei contenuti degli accordi di programma, si fa fronte con l'introduzione di criteri di priorità nell'ambito dei finanziamenti ordinari ai sensi della legislazione di settore e con ulteriori finanziamenti che gravano sul capitolo 44240.

Art. 6
(Disposizione transitoria)

1. Sono considerate aree di programmazione integrata, ai sensi dell'articolo 2, quelle già individuate come tali da deliberazioni del Consiglio regionale adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata stipulata, o venga stipulata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita intesa di programma in conformità all'articolazione per azioni di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La Giunta regionale, nell'ambito delle aree di cui al comma 1, provvede con propria deliberazione a destinare lo stanziamento di 1 miliardo, previsto nel capitolo 44240 del bilancio di previsione 1999, a quelle aree che stipulino l'intesa di programma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto dello stato di avanzamento della programmazione e delle indicazioni che vengono formulate dai soggetti rappresentativi delle aree interessate, con particolare riferimento al finanziamento di progetti che risultino significativi nell'ambito del processo di sperimentazione.

Art. 7
(Abrogazione)

1. L'articolo 65 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) è abrogato.



Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 1999, n. 36, S. O. n. 7

(2) Il termine fissato all'articolo 2, comma 1 è prorogato, per il 2001, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria relativa alle candidature presentate nell'anno 2000 ai sensi dell'articolo 56 della legge reginale 6 settembre 2001, n. 24

(3) Comma modificato dall'articolo 66, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8





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